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Chat Whatsapp

  • Chat Whatsapp valide come prova se si acquisisce anche il telefono

    Le Chat Whatsapp, Telegram, Signal etc.. sempre più spesso sono al centro di procedimenti sia civili che penali ma come è possibile acquisire in maniera corretta una conversazione Whatsapp?
    A sciogliere questo dubbio è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 49016/2017 con chi ha stabilito che "per l'utilizzabilità della chat è indispensabile l'acquisizione del supporto telematico".

    le chat rappresentano una prova documentale ai termini del 234 CPP, tuttavia la sola ed esclusiva trascrizione della chat non è valida ai fini probatori. La suprema corte ha infatti stabilito che ai fini probatori la trascrizione di una chat, quindi che sia Whatsapp o Telegram o qualsiasi altra chat, richiede l'acquisizione del supporto che la contiene, solo così è possibile accertare la l'originalità, autenticità e integrità della prova chat.

    Un concetto chiaro e ampiamente discusso per noi CT Forensi, ma poco chiaro a giudici e avvocato. Dal punto di vista tecnico l'elemento probatorio, che si tratti di una chat, piuttosto che di una mail o di un sms deve essere acquisito unitamente al contesto in cui si trova. Questo significa che se intendiamo produrre come elemento di prova una mail, questa deve essere prodotta unitamente alla mailbox da cui proviene, se andiamo a produrre un sms, una chiamata o una chat, di qualunque tipo sia, deve essere prodotta unitamente al dispositivo da cui proviene.

  • WhatsApp: ci vuole la copia forense dello smartphone

    Se qualcuno ancora aveva un dubbio che per acquisire i messaggi Whatsapp di uno smartphone non servisse la copia forense del telefono, ecco che la Corte di cassazione con la sentenza 1882 ha sgomberato il campo ad ogni erronea interpretazione della legge

    "Whatsapp e mail acquisiti senza garanzie particolari -  I messaggi whatsapp, gli sms e le mail conservate nella memoria del telefono, sono dei documenti e possono essere acquisiti, nell’ambito di un’indagine, senza la particolare procedura prevista per le intercettazioni o il sequestro della corrispondenza. La Corte di cassazione (sentenza 1822) respinge il ricorso contro l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame confermava la legittimità del sequestro probatorio di mail e di uno smartphone, nel corso di un’inchiesta per reati fallimentari. 

    L’indagata contestava la modalità seguita per l’ acquisizione dei dati, attraverso la cosiddetta copia forense. Secondo la ricorrente gli inquirenti, per entrare in “possesso” dei messaggi whatsapp e delle mail, avrebbero dovuto adottare la procedura prevista dal codice di rito penale per le intercettazioni (articoli 266 e seguenti), avendo di fatto di intercettato dei flussi di comunicazioni telematiche.

    Inoltre, a parere della difesa, con la copia indiscriminata di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono, era stato violato il principio di proporzionalità e adeguatezza.

    Ma nessuna delle due contestazioni viene accolta.

    Messaggi “wapp”, sms e mail scaricati e conservati nella memoria del cellulare, hanno natura di documenti - precisa la Corte - e, come tali, non rientrano nel concetto di corrispondenza che prevede un’attività di spedizione da parte di un mittente con consegna a terzi. In caso di copia dei dati dal cellulare sequestrato non è dunque applicabile la disciplina dettata dal codice di rito per il sequestro della corrispondenza (articolo 254). E non è neppure ipotizzabile un’attività di intercettazione, che prevede la captazione di un flusso di comunicazioni in corso e non, come nello specifico, l’acquisizione a posteriori di dati conservati in memoria. Non c’è stata nessuna trasgressione neppure dal punto di vista dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura. 

    La copia forense garantisce, infatti, nell’interesse delle parti, l’integrità e l’affidabilità del dato “estratto”. La selezione dei documenti contabili - spiega la Suprema corte - è particolarmente complessa perché investe tutta l’attività imprenditoriale dell’indagato. Per questo la scelta e la “riproduzione” dei documenti rilevanti non si poteva fare sul posto, in un limitato arco di tempo"  tratto da Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ore 17 gennaio 2018 p. 19 e  online http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2018-01-16/whatsapp-e-mail-acquisiti-senza--garanzie-particolari-181033.php?uuid=AEMjQnjD

     

     

     

     

    L’indagata contestava la modalità seguita per l’ acquisizione dei dati, attraverso la cosiddetta copia forense. Secondo la ricorrente gli inquirenti, per entrare in “possesso” dei messaggi whatsapp e delle mail, avrebbero dovuto adottare la procedura prevista dal codice di rito penale per le intercettazioni (articoli 266 e seguenti), avendo di fatto di intercettato dei flussi di comunicazioni telematiche.
    Inoltre, a parere della difesa, con la copia indiscriminata di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono, era stato violato il principio di proporzionalità e adeguatezza.
    Ma nessuna delle due contestazioni viene accolta.
    Messaggi “wapp”, sms e mail scaricati e conservati nella memoria del cellulare, hanno natura di documenti - precisa la Corte - e, come tali, non rientrano nel concetto di corrispondenza che prevede un’attività di spedizione da parte di un mittente con consegna a terzi. In caso di copia dei dati dal cellulare sequestrato non è dunque applicabile la disciplina dettata dal codice di rito per il sequestro della corrispondenza (articolo 254). E non è neppure ipotizzabile un’attività di intercettazione, che prevede la captazione di un flusso di comunicazioni in corso e non, come nello specifico, l’acquisizione a posteriori di dati conservati in memoria. Non c’è stata nessuna trasgressione neppure dal punto di vista dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura.
    La copia forense garantisce, infatti, nell’interesse delle parti, l’integrità e l’affidabilità del dato “estratto”. La selezione dei documenti contabili - spiega la Suprema corte - è particolarmente complessa perché investe tutta l’attività imprenditoriale dell’indagato. Per questo la scelta e la “riproduzione” dei documenti rilevanti non si poteva fare sul posto, in un limitato arco di tempo.>> (Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ore di oggi, p. 19).

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