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Gli istituti di credito e i loro clienti si trovano a fare i conti con una normativa che si stratifica nel tempo e che sta diventando estremamente pesante in termini di adempimenti che devono essere completati.  Una delle normative a cui gli istituti di credito pongono maggiore attenzione è quella sull'antiriciclaggio. Il D.lgs 231/2007 recante disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo e il D.Lgs 141/2010 approvato dal Governo il 14 settembre 2012 che introduce modifiche al TUB hanno definito obblighi normativi, richiedendo controlli aggiornati sopratutto per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, sia persone fisiche che giuridiche. In base all'art. 18 del D.Lgs 231/2007, agli istituti è richiesto di identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, nel caso di persone giuridiche identificarne il Titolare Effettivo. Gli istituti di credito devono inoltre ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del prapporto continuativo o della prestazione professionale e svolgere un controllo costante nel corso della relazione finanziaria. In caso di impossibilità ad effettuare l'adeguata verifica l'istituto deve rifiutare l'apertura di un rapporto e astenersi dall'eseguire operazioni, con la restituzione dei fondi ai clienti solo tramite bonifico su conto corrente di altro istituto indicato da cliente stesso.

Ed è proprio in questo ultima azione prevista dalla legge, che sostanzia il ragionamento legittimo per cui se non ti riveli ti rendo tutto, che il legislatore cade nell'errore di legittimare il riciclaggio. infatti se un rapporto finaziario con la bancanon può andare avanti perchè viziato dall'adeguata verifica che non può essere completata,  c'è un rischio concreto che si tratti di depositi derivanti da fondi di dubbia provenienza e di ancor più dubbio impiego. In qeusto caso la banca deve restituire il tutto al cliente mediante bonifico su altra banca, e se la banca destinatia del bonifico fosse una banca "straniera" ma su circolarità Italian, per cui non scattano i controlli di rito per bonifici esteri, praticamente si legittimerebbe il ricilaggio rendendo l'istituto correo. Non sono molte le banche "straniere" che operano in circolartà italian, ad esempio le banche di S.Marino. I bonifici verso queste banche sono bonifici ordinari, in circolarità, peccato che per avere dati da queste banche su operazioni sospette sia necessaria una rogatoria Internazionale. Ed ecco che le leggi contro il terrorismo e il riciclaggio alla fine riescono a legittimare ciò che volevano ostacolare.

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